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Differimenti su versamento da UNICO: calendario scadenze

lentepubblica.it • 6 Luglio 2015

unicoL’appuntamento riguarda tutti i contribuenti “interessati” dagli studi di settore che hanno usufruito del posticipo della scadenza ordinaria di pagamento fissata per lo scorso 16 giugno.

 

È lunedì 6 luglio la data da ricordare per versare, senza costi aggiuntivi, i tributi derivanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2105.

 

Lo slittamento del termine è stato stabilito con il Dpcm 9 giugno 2015 e riguarda non solo chi esercita attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità (ad esempio, in caso di non normale svolgimento dell’attività) o di esclusione dagli stessi (come i contribuenti “nuovi minimi” e quelli che determinano il reddito forfettariamente), ma anche quanti partecipano, per trasparenza, a società, imprese e associazioni che svolgono attività per le quali sono previsti gli studi di settore.

 

I tributi prorogati

 

Lo slittamento dei termini di versamento ha riguardato tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e da quella unificata. In prima battuta, quindi, Irpef e Ires, con relative addizionali, ma anche Irap e Iva. Stessa sorte, tra le altre, per l’imposta sostitutiva sui canoni abitativi in caso di opzione per la cedolare secca, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

Ancora una possibilità il 20 agosto, con una lieve maggiorazione

 

Per chi non effettua il pagamento entro il 6 luglio, è prevista la possibilità di versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Poiché il trentesimo giorno (5 agosto) cade nel periodo di “tregua” estiva (1 – 20 agosto), il versamento sarà considerato valido se effettuato entro giovedì 20 agosto.

 

Il nuovo calendario per chi paga a rate

 

Il differimento dei termini accordato per il versamento della prima rata comporta variazioni anche al calendario relativo alle successive quote. Chi opta per il pagamento rateale delle imposte dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), versandoli separatamente dal tributo con i seguenti codici:

 

  • 1668 – tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, “cedolare secca”)

 

  • 3805 – tributi regionali (addizionale all’Irpef, Irap)

 

  • 3857 – tributi comunali (addizionale all’Irpef).

 

 

 

 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata Scadenza Interessi (%) Scadenza (*) Interessi (%)
I 6 luglio 20 agosto
II 31 luglio 0,27 31 agosto 0,11
III 31 agosto 0,60 30 settembre 0,44
IV 30 settembre 0,93 2 novembre 0,77
V 2 novembre 1,26 30 novembre 1,10
VI 30 novembre 1,59
(*) L’importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40%

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata Scadenza Interessi (%) Scadenza (*) Interessi (%)
I 6 luglio 20 agosto
II 16 luglio 0,11 16 settembre 0,29
III 20 agosto 0,44 16 ottobre 0,62
IV 16 settembre 0,77 16 novembre 0,95
V 16 ottobre 1,10
VI 16 novembre 1,43
(*) L’importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40%

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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